Modello 730

Come si presenta il modello 730

Il modello 730 può essere presentato tramite un centro di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti, ovvero tramite il proprio sostituto d'imposta, che intende prestare assistenza fiscale.

Dal 1998 i sostituti d'imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale pur rimanendo obbligati all'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730 consegnate ad un CAF.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il modello 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta, oppure all'ufficio preposto all'assistenza fiscale o alla raccolta dei modelli, anche se non coincidente con quello di appartenenza.

I sostituti d'imposta, anche se non prestano assistenza fiscale, devono effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni Mod. 730.

Il contribuente che si rivolge ad un centro di assistenza fiscale può consegnare il modello già compilato, in tal caso nessun compenso è dovuto, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf la scheda per la scelta dell'8 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa la scelta.

Il contribuente deve sempre presentare al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti in dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali CUD 2012) attestanti le ritenute.
- Da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va altresì esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
Per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché della quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condominio e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione rilasciata dall'amministratore di condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti al fine della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione;
Dagli attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
Dalle dichiarazioni Mod. Unico in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il contribuente può documentare con l'autocertificazione alcune spese sostenute quali:

il sostenimento delle spese per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.