Modello 730
Il modello 730 integrativo
Il contribuente che si accorge di aver dimenticato di indicare nella
dichiarazione alcuni dati, il cui inserimento comporta a suo favore un minor
debito o un rimborso, può presentare, entro il 31 ottobre 2012, un modello 730
"integrativo" con la relativa documentazione.
Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un CAF anche in caso di
assistenza precedentemente prestata da un sostituto d'imposta.
Se l'integrazione di nuovi dati nella dichiarazione comporta un debito o un
minor credito, il contribuente è tenuto alla presentazione del modello Unico
2012 Persone fisiche ed al pagamento delle somme dovute compresa la differenza
rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque
rimborsato dal sostituto d'imposta.
Se l'integrazione è effettuata dopo gli ordinari termini di presentazione del
modello Unico 2012 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata
attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso".
La presentazione di una dichiarazione integrativa, non sospendendo le procedure
avviate con la consegna del Mod. 730, non fa venire meno l'obbligo del sostituto
di effettuare le relative operazioni di conguaglio.
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