Modello 730

Il modello 730 integrativo

Il contribuente che si accorge di aver dimenticato di indicare nella dichiarazione alcuni dati, il cui inserimento comporta a suo favore un minor debito o un rimborso, può presentare, entro il 31 ottobre 2012, un modello 730 "integrativo" con la relativa documentazione.

Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata da un sostituto d'imposta.

Se l'integrazione di nuovi dati nella dichiarazione comporta un debito o un minor credito, il contribuente è tenuto alla presentazione del modello Unico 2012 Persone fisiche ed al pagamento delle somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

Se l'integrazione è effettuata dopo gli ordinari termini di presentazione del modello Unico 2012 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata attraverso l'istituto del "ravvedimento operoso".

La presentazione di una dichiarazione integrativa, non sospendendo le procedure avviate con la consegna del Mod. 730, non fa venire meno l'obbligo del sostituto di effettuare le relative operazioni di conguaglio.