Principali detrazioni
dalla dichiarazione dei redditi
Detrazioni per figli o altri familiari a carico
Le detrazioni d’imposta per familiari a carico aumentano in considerazione
del numero delle persone a carico, ma diminuiscono progressivamente in
considerazione del reddito complessivo, fino ad azzerarsi del tutto.
Per il coniuge a carico spettano teoricamente 800 €. (ma zero con 80.000 €.).
Per i figli a carico spettano teoricamente
800 €. ciascuno (1.000 se i figli sono più di tre) per i figli dai 3 anni in su;
900 €. se il figlio è minore di 3 anni;
1.020 €. se il figlio è portatore di handicap dai 3 anni in su;
1.120 €. se il figlio è portatore di handicap minore di 3 anni.
In presenza di almeno 4 figli a carico (“famiglie numerose”), ai genitori spetta
una ulteriore detrazione forfetaria di 1.200 euro (da non rapportare né al
reddito né al periodo di presenza dei 4 o più figli). In caso di in capienza
(anche per oneri), verrà attribuito un credito d’imposta.
Per gli altri familiari a carico spettano 750 €. ciascuno (azzeramento totale ad
80.000 €.)
Normativa generale:
- Il coniuge, i figli e gli altri familiari, come in passato, si considerano a
carico se il loro reddito complessivo, al lordo gli oneri deducibili, non supera
i 2.840,51 euro.
- Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
- Se il coniuge è a carico la detrazione per i figli spetta al contribuente con
reddito nella misura del 100%.
- Se il coniuge non è a carico va ripartita di norma tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati (o anche solo conviventi) nella misura del
50%; in alternativa, per accordo tra i genitori, può essere attribuita
interamente al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa scelta è
vantaggiosa solo in caso di in capienza (=mancanza di imposta da pagare) da
parte del genitore con il reddito più basso. Non è quindi possibile ripartire a
piacimento tra i genitori le detrazioni d’imposta. Il diverso ‘accordo’ non è
però possibile per la detrazione per le “famiglie numerose”(1.200 euro), ma
sarebbe comunque inutile, perché in caso di in capienza c’è il credito.
- In caso di separazione legale ed effettiva, la detrazione per i figli spetta
al genitore affidatario (salvo accordo per una ripartizione al 50%); in caso di
affidamento congiunto spetta al 50% ciascuno (salvo accordo che assegni il 100%
a chi ha il reddito più alto) . Se il genitore affidatario (o uno dei genitori
affidatari) non può usufruire totalmente o in parte della detrazione, la
detrazione spetta per intero all’altro coniuge: in tal caso questi deve
restituire –salvo accordi contrari- la quota spettante al coniuge incapiente.
- La detrazione per figli a carico gode di una maggiorazione se i figli hanno
un’età inferiore a tre anni (+100 €.) o sono portatori di handicap (+220 €.).
- In caso di mancanza di un genitore (il contribuente è vedovo/a oppure è nubile
e l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio) la detrazione per il primo
figlio può essere sostituita da quella per il coniuge, se più conveniente.
- Le detrazioni per familiari a carico non competerebbero, in linea di
principio, ai contribuenti non residenti. Ma per gli anni 2007-08-09 potranno
richiederle documentando (Ufficio fiscale del Paese di residenza, tradotto e
asseverato) che i familiari non possiedono un reddito complessivo superiore a
2.840,51 e che non godono di analoghe agevolazioni fiscali nel paese ove
risiedono.
Per i cittadini extracomunitari che vogliono le detrazioni per i familiari a
carico non residenti in Italia, sia attraverso il sostituto o in alternativa in
sede di dichiarazione (presso il CAF), bisognerà produrre:
1 - documentazione originaria formata presso il consolato italiano nel paese
d’origine, tradotta in italiano e asseverata da parte del prefetto competente
per territorio (in italia);
oppure:
2 - documentazione con apostille (=annotazione sull’originale) se residenti in
paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja 5/10/1961;
oppure:
3 - documentazione formata nel paese di origine, tradotta in italiano e
asseverata come conforme all’originale presso il consolato italiano del paese di
origine.
Per il visto di conformità al CAF, le detrazioni possono essere concesse se in
possesso del codice fiscale.
Negli anni successivi basterà produrre, assieme alla richiesta delle detrazioni,
anche una dichiarazione che confermi la situazione dell’anno precedente.
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