Principali detrazioni
dalla dichiarazione dei redditi
Detrazione per la ristrutturazione di immobili (36%)
La detrazione del 36% in 10 rate annuali è prevista sull’ammontare delle
spese fatturate nel 2008 (oppure anche nel 2007) purchè pagate nel corso dello
stesso anno 2008 per mezzo di bonifico (bancario, anche on line, o postale).
IMPORTANTISSIMO: dal 1 ottobre 2006 l’importo massimo della detrazione (48.000
euro) è relativo ad ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle sue
pertinenze. Ciò significa che ai fini di tale limite si dovranno considerare
tutte le spese sostenute dopo il primo ottobre 2006 per lo stesso immobile e la
sua pertinenza, e da tutti gli aventi diritto.
I lavori sulle parti comuni condominiali sono considerati autonomamente rispetto
a quelli individuali, privati, e saranno detraibili nel limite max. 48.000 euro
per ciascuna abitazione esistente nel condominio.
Le fatture devono indicare nella descrizione della prestazione anche il costo
della manodopera, pena l’esclusione delle detrazione.
SI RICORDA:
E’ stata reintrodotta per il 2008 la detrazione del 36% nel caso di
ristrutturazione di interi fabbricati da parte di imprese entro il 31.12.2008,
con successiva rivendita delle unità immobiliari entro il 30 giugno 2009.
All’acquirente spetta una detrazione su un importo pari al 25% del costo
risultante dall’atto di vendita, con il limite massimo di € 48.000.
Importante: 1 - Gli acconti pagati prima dell’atto notarile di acquisto, anche
se fatto nello stesso periodo d’imposta, sono detraibili solo se esiste un
contratto preliminare regolarmente registrato!
Importante: 2 – Se viene acquistato distintamente, da persone diverse, la nuda
proprietà ed il diritto di usufrutto, il 25% va ripartito secondo il diverso
valore fiscale dei due diversi diritti.
A CHI SPETTA:
• Alle persone fisiche titolari di diritti reali (“possessori”). Ad esse sono
assimilati i soci delle cooperative a proprietà divisa.
• Ai “detentori” dell’immobile:
- Inquilini (autorizzazione del proprietario);
- Comodatari (contratto comodato registrato ed autorizzazione del possessore);
- ‘Familiari’ conviventi del “possessore” (non serve né contratto né
autorizzazione);
- ‘Familiari’ conviventi del “detentore” (serve contratto di comodato registrato
ed autorizzazione del possessore);
- Conviventi non familiari (coppie di fatto) del possessore: (contratto comodato
registrato ed autorizzazione del possessore);
NB. La convivenza deve esserci al momento dell’inizio lavori.
- I soci delle cooperative a proprietà indivisa (autorizzazione della
cooperativa).
• I ‘futuri acquirenti’ (preliminare compravendita registrato).
NB. La detrazione è condizionata al rispetto di tutte le norme sulle
autorizzazioni edilizie (leggi provinciali e comunali), al pagamento, se dovuto,
dell’ICI dal 1997 in poi e, dal 4/07/2006, dalla presenza nella fattura relativa
alle prestazioni, anche in subappalto, del costo della mano d’opera, salvo che
la prestazione sia stata effettuata da un imprenditore individuale. In tal caso
la circostanza deve essere evidenziata in fattura. Nelle fatture di acconto non
serve indicare il costo della mano d’opera).
QUALI SONO GLI INTERVENTI AGEVOLATI:
Devono essere immobili ad uso abitazione e relative pertinenze. Quindi no
negozi, magazzini ecc.
- interventi sulla proprietà privata: sono esclusi i lavori di manutenzione
ordinaria;
- interventi sulla proprietà comune (condomini): agevolati tutti i tipi di
lavori edilizi;
- realizzazione o acquisto (in questo caso solo spese di costruzione debitamente
certificate dal costruttore) di box nuovi purchè dal rogito risultino
‘pertinenziali’;
- abbattimento inquinamento acustico;
- interventi per il risparmio energetico (alternativo al 55%);
- cablatura o messa a norma degli edifici;
- lavori per la sicurezza statica / antisismici;
- abbattimento barriere architettoniche;
- ascensori per portatori di handicap;
- sistemi per garantire la sicurezza (sistemi di allarme);
- sistemi per prevenire gli infortuni domestici;
- il 25% del costo d’acquisto (rogito entro il 30/06/2011) di immobili abitativi
appartenenti a interi fabbricati, ristrutturati da imprese entro il 31/12/2010;
NB: l’anno 2007 l’acquisto non è stato agevolato, salvo sia trattato di immobili
interamente ristrutturati entro il 31/12/2006 e rogitati entro il 30/06/2007.
- interventi per la salvaguardia dei boschi;
- bonifica dall’amianto.
QUANTO SI PUO’ DETRARRE
- massimo 48.000 euro per persona e per immobile fino al 30/09/2006 (max.100.000
euro per i boschi).
Dal 01/10/2006 si detraggono 48.000 per ogni immobile abitativo comprensivo
delle sue eventuali pertinenze, indipendentemente dal numero delle comunicazioni
e dal numero degli aventi diritto (es. A/2+C/6 = max. 48.000). I lavori sulle
parti comuni condominiali sono considerati autonomamente rispetto a quelli
individuali, privati, e saranno detraibili nel limite max. 48.000 euro per
ciascuna abitazione esistente nel condominio.
Ai fini del limite massimo individuale si devono considerare anche i lavori
fatti – sullo stesso immobile- negli anni precedenti. Negli anni 1998-2002 il
limite era di 77.464 euro.
- il rimborso è pari al 36% della spesa sostenuta, (41% per le spese fatturate
dal 01/01/2006 al 30/09/2006, esclusi gli interventi sui boschi), fino a
concorrenza dell’imposta lorda di ogni anno. Anche nel 1998 -1999 era del 41%.
MODALITA’ DI RICHIESTA DELLE AGEVOLAZIONI:
- Comunicazione al Centro Operativo di Pescara, prima dell’inizio lavori (anche
stesso giorno), con raccomandata senza ricevuta di ritorno.
http://www.cafuiltrentino.it/texts/moduli_4.pdf
Eccezioni:
1 - nessuna comunicazione per l’acquisto di unità abitative appartenenti ad
immobili interamente ristrutturati (basta il rogito).
2 - comunicazione prima della dichiarazione dei redditi (dopo il rogito), per
l’acquisto di box pertinenziali nuovi.
- Comunicazione all’ASL (se dovuta).
- Pagamento con Bonifico Bancario o Postale o On Line, riportante i riferimenti
alla legge 449/97, il codice fiscale dell’ordinante e P. IVA. del beneficiario
(eccezione per costi inerenti il rilascio delle autorizzazioni/concessioni o
l’acquisto di unità abitative appartenenti ad immobili interamente
ristrutturati). Per Bonifici ON-LINE, i dati che non è possibile indicare in
fase di trasmissione devono essere comunicati alla Banca per il successivo
inoltro all’Agenzia.
Rrichiesta delle agevolazioni nella dichiarazione dei redditi, ripartite in:
• 10 rate (boschi: 5 rate) per la generalità dei contribuenti;
• 5 rate per i 75enni al 31/12 (se titolari di diritti reali – no per
comodatari/inquilini);
• 3 rate per gli 80enni al 31/12 (se titolari di diritti reali – no per
comodatari/inquilini).
PARTICOLARITA’
ACQUISTO DI GARAGE PERTINENZIALI NUOVI:
- Comunicazione entro la Dichiarazione dei redditi (Invio anche della
concessione edilizia);
- Dichiarazione nel rogito o nel preliminare registrato o nella licenza edilizia
del vincolo di pertinenzialità;
- Dichiarazione circa i costi di costruzione del garage e, per i rogiti
successivi al 04/07/2006, indicazione in fattura del costo della mano d’opera se
il garage è stato costruito dopo quella data;
- Bonifico bancario di tutto il corrispettivo pagato;
NB: Acconti: se i pagamenti con bonifico sono anteriori al rogito (anche se
nello stesso anno d’imposta), per poterli detrarre si deve aver registrato il
preliminare di compravendita. (Dal luglio 2006 tutti i preliminari di acquisto
immobili fatti con l’intervento degli intermediari immobiliari sono registrati
obbligatoriamente).
ACQUISTO ABITAZIONI IN IMMOBILI TOTALMENTE RISTRUTTURATI
1 – Detrazione dopo il rogito:
Non serve nè Comunicazione né bonifico/ Si deve indicare in Dichiarazione il
C.F. della ditta Venditrice / Nel rogito o a parte deve essere certificato che
si tratta di immobile interamente ristrutturato;
2 – Detrazione degli acconti, (rogito non ancora fatto al momento della
dichiarazione, ed anche se verrà fatto nello stesso anno):
Contratto preliminare registrato / Nella Comunicazione a Pescara indicare gli
estremi del preliminare registrato / pagamento anche senza bonifico /
certificazione che si tratta di immobile totalmente ristrutturato / detrazione
del 25% degli acconti pagati…;
3 - Se l’acquisto non riguarda la piena proprietà, ma solo un diritto reale
(nuda proprietà, usufrutto ecc.) l’importo su cui calcolare il 25% non è il
corrispettivo pagato, ma è quello relativo alla valorizzazione del diritto reale
acquisito, che può essere indicata nel rogito, o calcolata ricorrendo alle
tabelle del valore dell’usufrutto, nuda proprietà, ecc. In ogni caso non potrà
essere superiore all’importo indicato nella fattura d’acquisto e all’importo
effettivamente sostenuto (risoluzione 1/07);
4 - Dal 04/07/2006, indicazione in fattura del costo della mano d’opera;
5 - 41% per i rogiti fra il 01/01/2006 ed il 30/09/2006; 48.000 per immobile dal
01/10/2006.
NB: nell’anno 2007 la detrazione è stata sospesa (salvo per immobili
ristrutturati entro il 31/12/2006 e rogitati dal 01/01 al 30/06/2007).
ATTENZIONE:
- Al superamento dei 100 milioni (51.646 euro): dichiarazione del tecnico e
comunicazione al Centro Operativo entro la dichiarazione dei redditi (pena la
decadenza del beneficio);
- Contributi pubblici: devono essere sottratti dalle spese effettuate, se
erogati nello stesso anno della spesa; se erogati negli anni successivi, le rate
di contributo che hanno ottenuto la detrazione devono essere dichiarate a
tassazione separata, con contestuale riduzione sulla dichiarazione della spesa
originariamente indicata (riduzione alla spesa effettivamente sostenuta);
- Vendita dell’immobile ristrutturato da parte del “possessore”: la detrazione
passa all’acquirente;
- Vendita di una quota dell’immobile: la detrazione resta a chi ha effettuato i
lavori;
- Vendita dell’immobile da parte del “possessore” ma con lavori di
ristrutturazione effettuati e detratti dal “detentore” (Inquilino, familiare
convivente): la detrazione non passa all’acquirente;
- Morte del “possessore” dell’immobile: la detrazione passa a chi possiede
‘materialmente e direttamente’ il bene al 31/12 dell’anno d’imposta;
- Morte del ‘detentore’ (Inquilino, familiare convivente): la detrazione muore
con lui;
- Fine della locazione: non fa cessare il diritto alla detrazione per
l’inquilino che ha ristrutturato l’immobile.
NB:
1 -In caso di vendita, donazione o decesso del contribuente
ultrasettantacinquenne, la detrazione passa all’erede o all’acquirente con la
stessa rateizzazione esistente al momento del decesso/vendita.
Quindi, se erano state chieste tre rate, si procede con la stessa rateizzazione
indipendentemente dall’età dell’erede o dell’acquirente.(per il 55% invece si
potrà rideterminare le rate);
2 - Il coniuge rinunciatario non è erede; quindi non acquisisce le rate non
ancora detratte dal defunto, pur godendo del diritto di abitazione.
|