Principali detrazioni
dalla dichiarazione dei redditi
La detrazione del 55% per il risparmio energetico
Per i lavori fatti nel 2009 è rimasta la detrazione - a scelta del
contribuente - obbligatoriamente in 10 rate del 55% delle spese per gli interventi di:
a) riqualificazione energetica degli edifici esistenti, secondo le
caratteristiche tecniche previste da un apposito decreto, per una detrazione
massima di 100.000 euro (equivalente ad una spesa di 181.818 €.);
b) interventi su pareti, coperture, pavimenti, finestre, con detrazione massima
di 60.000€.(pari a 109.091 €.);
c) pannelli solari per produzione acqua calda per usi domestici ed industriali,
strutture sportive, comunità, scuole, case di ricovero ecc.. per una detrazione
massima di 60.000 €. (equivalente ad una spesa di 109.091 €.);
d) Impianti di climatizzazione invernale (caldaie a condensazione, pompe di
calore,impianti geotermici), per una detrazione massima 30.000 €. (equivalente
ad una spesa di 54.545 €.).
Per questi interventi si seguono generalmente le regole del 36%, salvo gli
adempimenti indicati di seguito.
La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), e la legge 24/12/2007 n. 244
(Finanziaria 2009) e il relativi decreti attuativi hanno previsto, nei confronti
di tutti i contribuenti, la possibilità di beneficiare della detrazione
dall’IRPEF o dall’IRES del 55% delle spese sostenute per interventi volti a
riqualificare il consumo energetico di edifici esistenti.
1 I CONTRIBUENTI INTERESSATI
Sono interessati dalla detrazione tutti i contribuenti titolari di reddito
assoggettato all’IRPEF o all’IRES e quindi:
• privati cittadini, anche in qualità di condomini (per gli interventi
effettuati su parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c.);
• imprenditori individuali, professionisti, società di ogni tipo, enti
commerciali e non (ma solo per gli immobili strumentali).
L’agevolazione spetta sia ai contribuenti residenti che a quelli non residenti
in Italia ed è estesa anche ai familiari conviventi con il possessore o
detentore dell’immobile), ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili
appartenenti all’ambito “privatistico”, cioè su immobili sui quali si esplica la
convivenza (esclusi quindi immobili strumentali all’attività).
2 GLI IMMOBILI INTERESSATI
Sono interessati dalla nuova detrazione del 55% gli interventi effettuati su
edifici (o porzioni di edifici o unità immobiliari):
• siti in Italia;
• già esistenti (quindi non sul ‘nuovo’); fonte di prova sarà l’accatastamento
ed il pagamento dell’ICI. In caso di demolizione e ricostruzione, sarà agevolata
solo la “fedele ricostruzione” senza ampliamento. Altrimenti si avrebbe una
nuova costruzione;
• già dotati di impianto di riscaldamento. Tale requisito non è necessario per
agevolare l’installazione di pannelli solari. In caso di frazionamento delle
unità immobiliari (più unità rispetto a prima) l’impianto termico deve essere
centralizzato;
• a prescindere dalla destinazione urbanistica e dal classamento catastale
(abitativi, strumentali, ecc.), compresi i fabbricati rurali;
• posseduti dal soggetto che effettua le spese a titolo di proprietà, nuda
proprietà, usufrutto, abitazione, ecc. ovvero detenuti a titolo di locazione,
comodato, leasing;
• per imprese, professionisti, società ecc..: solo immobili utilizzati
nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale (immobili
strumentali).
3 GLI INTERVENTI AGEVOLATI
1) riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 344): si tratta
degli interventi che conseguono una riduzione del 20% del bisogno annuo di
energia per la climatizzazione invernale, rispetto ai parametri riportati
nell’allegato C del decreto attuativo. Il riferimento deve essere fatto
all’intero edificio, non alle singole unità immobiliari. L’impianto di
riscaldamento può essere di qualsiasi tipo (non necessariamente caldaia a
condensazione). Ad esempio, l’installazione di una caldaia a biomassa (anche a
pellet), con particolari caratteristiche tecniche, realizza un risparmio
energetico maggiore del 20% perché azzera la necessità di combustibili fossili
quali gasolio o gas.
L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 100.000,00 euro, pari a
181.818,18 euro di spese detraibili;
2) interventi su pareti e finestre -‘strutture verticali’-, coperture e
pavimenti -‘strutture orizzontali’- (comma 345): sono gli interventi volti ad
incrementare l’isolamento termico delle ‘strutture verticali ed orizzontali’
entro i parametri tecnici di trasmittenza previsti dall’allegato D del decreto
attuativo.
L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 60.000,00 euro, pari a
109.090,91 euro di spese detraibili;
3) l’installazione di pannelli solari (comma 346) per la produzione di acqua
calda per uso sia domestico che industriale. L’asseverazione dovrà certificare
che i pannelli abbiano una garanzia minima di 5 anni e che siano conformi alle
norme UNI EN 12975, UNI EN 12976, EN 12975, EN 12976 (se autocostruiti, serve
una certificazione del laboratorio specializzato che potrà riguardare solo il
vetro solare e non anche delle strisce assorbenti).
L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 60.000,00 euro, pari a
109.090,91 euro di spese detraibili;
4) la sostituzione di impianti di riscaldamento (comma 347) , con installazione
di caldaie a condensazione (dal 2007 in poi) o (dal 2009 in poi) impianti dotati
di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione del calore.
NB: Non si potrà passare da un impianto centralizzato ad uno autonomo; ok
viceversa.
L’ammontare massimo previsto per la detrazione è di 30.000,00 euro, pari a
54.545,45 euro di spese detraibili.
Se gli interventi effettuati sono di tipo diverso (es. pannelli solari e caldaia
a condensazione) la detrazione massima è pari alla somma di quella prevista per
i singoli interventi.
4 GLI ADEMPIMENTI
Per fruire della detrazione del 55%, per gli anni 2007 e 2009 non si doveva
inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di
Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Dal 2009 invece serve anche una
comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità (modello,
invio cartaceo o telematico) saranno stabilite a breve.
La comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (ASL) deve essere
effettuata solo se richiesta dalla normativa in materia di tutela della salute e
di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
È comunque necessario che:
• l’impresa che esegue l’intervento evidenzi separatamente in fattura il costo
della manodopera;
• il contribuente faccia redigere da un professionista abilitato (architetto,
geometra, ingegnere, perito industriale, dottore agronomo, dottore forestale,
perito agrario):
- l’asseverazione di rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dai
decreti attuativi, che può essere compresa nell’attestato di conformità delle
opere realizzate al progetto;
NB: Nel caso di sostituzione di finestre, infissi e caldaie a condensazione
inferiori a 100kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione
del produttore.
- l’attestato di certificazione (ovvero quello di qualificazione) energetica;
L’attestato di certificazione energetica (dove previsto) o l’attestato di
qualificazione energetica (in assenza della certificazione) è redatto e
asseverato da un professionista abilitato, sulla base dello schema di cui
all’allegato A del decreto;
NB: A partire dal 01/01/2009 è stato eliminato l’attestato per le finestre ed
infissi delle singole unità immobiliari e per i pannelli solari.
- la scheda informativa degli interventi realizzati, (come da fax-simile di cui
all’allegato E o F del decreto attuativo). Per le finestre ed i pannelli solari
la scheda informativa -allegato F – può essere redatta direttamente dal
contribuente senza l’intervento del tecnico.
RIASSUMENDO gli adempimenti per TIPOLOGIA di intervento:
1) - riqualificazione energetica degli edifici esistenti (comma 344):
serve l’asseverazione, l’attestato e la scheda informativa all’ENEA -allegato E-
da parte del tecnico;
2) - interventi su pareti, coperture e pavimenti -‘strutture verticali ed
orizzontali’- (c. 345):
serve l’asseverazione, l’attestato e la scheda informativa all’ENEA -allegato E-
da parte del tecnico;
– finestre ed infissi (comma 345):
serve la certificazione del produttore (al posto dell’asseverazione) e la scheda
informativa semplificata all’ENEA -allegato F – che può essere sottoscritta ed
inviata dal contribuente; (per le spese del 2007 invece allegato E firmato da un
tecnico più l’attestato di qualificazione energetica);
3) - pannelli solari (comma 346):
serve l’asseverazione del tecnico e la scheda informativa semplificata all’ENEA
-allegato F – che può essere sottoscritta ed inviata anche dal contribuente;
(per le spese del 2007 invece allegato E firmato da un tecnico più l’attestato
di qualificazione energetica)
4) - caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti
geotermici a bassa entalpia (comma 347) di potenza nominale inferiore a 100kW:
serve la certificazione del produttore (al posto dell’asseverazione),
l’attestato e la scheda informativa all’ENEA -allegato E- da parte del tecnico;
- caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti
geotermici a bassa entalpia (comma 347) di potenza nominale superiore a 100kW:
serve l’asseverazione, l’attestato e la scheda informativa all’ENEA -allegato E-
da parte del tecnico.
Per fruire della detrazione del 55%, non occorre
inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di
Pescara dell’Agenzia delle Entrate, come previsto per le ristrutturazioni
tradizionali.
Ma nel caso in cui i lavori non siano terminati entro il 31/12/2011, servirà una
comunicazione telematica all’AGENZIA DELLE ENTRATE, da inviare personalmente o
tramite gli intermediari abilitati come i CAF, nel periodo dal 01/01 al il
31/03/2012. Il modulo è reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate.
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