ICI
Chi deve pagare l'ICI
L’ICI, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n.
504 del 1992, deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel
territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione,
enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di
godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di
possesso.
Come si calcola l’ICI
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando alla base
imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata
dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile)
rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle
categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato
sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo
delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti
annualmente dal Ministero dell'Economia.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che
risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale
risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25%
e poi moltiplicato per 75.
L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare
durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto
reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il
contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è
conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il
criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è
stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il
venditore.
Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari
a causa di cambiamenti relativi al soggetto che è obbligato a pagare l'ICI o
relativi alla destinazione d'uso dell'immobile.
Abitazioni principali
Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale, è prevista una
detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000) annui, in rapporto ai mesi di
effettivo utilizzo.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che
ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto
che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente
nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e
suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di
proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:
- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta - a titolo
di proprietà o di usufrutto - da anziani o da disabili che risiedono in istituti
di riposo o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa
abitazione non risulti locata;
- assimilare all'abitazione principale l'alloggio concesso in uso gratuito a
parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e
disponendo per gli immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della
detrazione;
- elevare l'importo della detrazione fino a euro 258,23 (L. 500.000), in
alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'abitazione
principale;
- aumentare la stessa detrazione anche oltre euro 258,23 (L. 500.000) fino a
coprire l'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso, però,
il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per gli
immobili che sono a disposizione del contribuente.
Per sapere se ha diritto alla detrazione, quali sono le condizioni e qual è
l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.
Le pertinenze dell’abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento
fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia
o meno esteso tale beneficio anche ad esse.
Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la
parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze.
Come e quando si deve pagare
L’ICI deve essere versata con bollettino postale (che prevede un ulteriore costo
per la commissione) o modello F24 (gratuito).
Per i comuni che richiedono il versamento in due rate, la prima in acconto deve
essere pagata entro il 18 giugno 2007 e la seconda a saldo entro il 16 dicembre
2007.
L’acconto può essere di un importo pari al 50% di quanto versato nell’anno
precedente se nel 2007 non ci sono state variazioni sul possesso dei fabbricati
o delle aree fabbricabili.
Con il saldo sarà pagato il conguaglio di quanto previsto per il 2007.
Nel caso in cui invece il comune preveda il versamento in unica soluzione,
questo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2007.
Come si può consultare la banca dati con le aliquote ICI
Il contribuente può consultare il sito dell’ANCI (Associazione nazionale comuni
italiani) nella sezione specifica dedicata alle aliquote ICI
www.ancicnc.it/ici/ici2000.asp.
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