ISEE + ISEU

Per la richiesta di prestazioni assistenziali legate al reddito o di servizi di pubblica utilità è prevista la valutazione della situazione economica del richiedente, con riferimento al suo nucleo familiare: a tal fine sono calcolati due indici: l'ISE (indicatore della situazione economica) e l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). L'ISE è determinato dalla somma dei redditi e del venti per cento del patrimonio; l'ISEE scaturisce invece dal rapporto tra l'ISE e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.
Il nucleo di riferimento è composto, in linea generale, dal dichiarante, dal coniuge e dai figli, nonché da altre persone con lui conviventi e da altre persone a suo carico ai fini IRPEF, con alcune eccezioni e particolarità; il reddito "medio" è quello complessivo ai fini IRPEF sommato al reddito delle attività finanziarie, con una detrazione in caso di residenza del nucleo in un'abitazione in locazione; per patrimonio si intende sia quello immobiliare che mobiliare, con l'applicazione di una franchigia; la scala di equivalenza prevede i parametri legati al numero dei componenti il nucleo familiare e alcune maggiorazioni da applicare in casi particolari, quali la presenza di un solo genitore o di figli minori o di componenti con handicap, lo svolgimento di attività lavorativa da parte di entrambi i genitori, ecc.

La disciplina prevede l’elaborazione e stampa, da parte del CAF cui si rivolge il cittadino richiedente, di un'unica dichiarazione sostitutiva relativa a tutto il nucleo familiare del richiedente, avente validità annuale, contenente informazioni sul proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tale nucleo. La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell'anno, ma, se non contiene i dati sulla situazione reddituale relativa all'anno solare precedente quello della presentazione, l'Ente erogatore ha facolta' di richiedere una dichiarazione aggiornata. 
E’ bene comunque sapere che l’attestazione dovrà essere consegnata ai vari Enti erogatori entro le scadenze da loro stessi prefissate.

I dati comunicati verranno elaborati per produrre una attestazione, contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva e gli elementi necessari per il calcolo dell'ISEE.
Il prodotto sarà rappresentato da due indicatori: 
1. L'indicatore della situazione economica (ISE).
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che viene messo a disposizione, da parte dell'INPS, ai componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e agli enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate. 
Il rilascio, da parte dell'INPS, agli enti erogatori e al dichiarante - anche ai fini del suo successivo utilizzo da parte dei componenti del nucleo familiare - di una seconda attestazione, contenente le informazioni relative a: 
- nucleo familiare del dichiarante; 
- indicatore della situazione economica (ISE) del nucleo standard, con descrizione delle modalità del calcolo; 
- valore della scala di equivalenza applicato; 
- indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun soggetto; 
- attestazione che detti elementi derivano dai dati della dichiarazione sostitutiva unica e sono stati elaborati sulla base dei dati trasmessi dall'ente presso il quale la dichiarazione è stata presentata; 
- data di trasmissione dei dati da parte dell'ente; 
- denominazione dell'ente; 
- data dell'attestazione della dichiarazione sostitutiva unica; 
- data di scadenza della dichiarazione sostitutiva unica 
- la possibilità, per gli enti erogatori, di fissare ulteriori criteri e un nucleo familiare ristretto rispetto a quello standard, ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate; 
- i controlli formali sulla veridicità dei dati e i controlli di tipo sostanziale, a cura degli Enti erogatori, dell'INPS e della Guardia di Finanza, compresi quelli da effettuare direttamente presso gli Istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Attualmente nel territorio della Provincia di Trento l’indicatore ISE ed ISEE viene richiesto per:
a. tariffa asilo nido (Comune di Trento);
b. tariffa di compartecipazione alla retta per le RSA (Comune di Trento); 
c. tariffa agevolata per l’imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tn);
d. tariffa agevolata per rilascio contrassegni annui di sosta sugli spazi blu;
e. agevolazione ed esonero dalle tasse universitarie e altri servizi connessi Università degli Studi di Verona e di Milano;
f. agevolazione sul canone telefonico (riservate solamente ai possessori di reddito molto basso);
g. agevolazione sulla tariffa per i viaggi studio dei dipendenti pubblici (da presentare a INPDAP).

ISEU
Gli studenti universitari per richiedere prestazioni agevolate all’università e/o agli enti per il diritto allo studio universitario devono presentare il modello ISEEU come previsto dal D.P.C.M. 9 aprile 2001.
Tale decreto, al fine di garantire il diritto allo studio universitario, prevede delle modifiche rispetto a quanto disciplinato dal D.Lgs. 109/98 successive modifiche e integrazioni, ed in particolare:
1. Nucleo Familiare
Lo studente viene sempre attratto nel nucleo dei propri genitori e a meno che:
risieda esternamente al nucleo dei propri genitori da almeno due anni e l'alloggio nonsia di proprietà di uno dei membri della famiglia di origine;
possieda, da almeno due anni un reddito di lavoro dipendente o assimilato di almeno 6.500 
Perchè, ai fini ISEU, lo studente possa essere considerato nucleo a se stante, le condizioni devono ricorrere entrambe.
Ai fini ISEE, lo studente è considerato nucleo a se stante quando, oltre a risiedere in abitazione diversa da quella del nucleo di origine, possiede redditi superiori a Euro 2.840.
2. Ipotesi di separazione o divorzio dei genitori dello studente (comma 5)
Il nucleo dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente.
In assenza di separazione legale o divorzio (Separazione di fatto), il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.
3. Adempimenti collegati con l'individuazione dei nuclei familiari
Nel caso in cui lo studente sia attratto nel nucleo dei genitori, occorre: 
predisporre la DSU tanto dello studente che del nucleo dei genitori dello studente; 
calcolare l'ISEU tenuto conto della composizione di entrambi i nuclei. 
La DSU predisposta per gli Enti per il diritto allo studio NON deve essere trasmessa all'INPS.
4. Patrimonio Mobiliare: specificità dell'ISEU
Il Patrimonio Mobiliare posseduto all'estero deve essere valutato in base al tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento.
I valori che devono essere utilizzati per il cambio possono essere acquisiti nei siti:
- finanze.it - sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze; 
- uic.it - sito Internet dell'Ufficio italiano cambi. 
5. Patrimonio Immobiliare: specificità dell'ISEU
Al Patrimonio Immobiliare posseduto in Italia alla data del 31 dicembre precedente alla data di presentazione della DSU occorre aggiungere il valore dei Fabbricati posseduti all'estero.
Il valore si determina in modo convenzionale attribuendo agli immobili il valore di 500 Euro mq di superficie.
6. Redditi
Ai redditi dichiarati nella DSU presentata all'INPS devono essere aggiunti i redditi prodotti all'estero e NON dichiarati in Italia.
Il reddito prodotto all'estero e non dichiarato in Italia deve essere valutato in base al tasso di cambio medio dell'Euro nell'anno di riferimento. 
7. Fratelli e sorelle dello studente
Ai fini del calcolo dell'ISEEU (diversamente dall'ISEE standard) i redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare dei fratelli e delle sorelle dello studente devono essere considerati nella misura del 50%.
8. Validità della domanda
Se vengono meno le condizioni originali che hanno consentito l'erogazione di servizi a tariffa ridotta, a differenza dell'ISEE, lo studente E' TENUTO a comunicare le modifiche che hanno fatto venir meno le condizioni di favore.
9. Studenti stranieri
Il residente all'estero non può presentare la DSU ai fini ISEE ed essere inserito nella banca dati dell'INPS.
Anche gli studenti residenti all'estero sono tenuti a predisporre l'ISEEU.
Nella DSU predisposta ai fini ISEEU devono essere inseriti i redditi del nucleo familiare del Paese di origine dello studente e la relativa composizione del nucleo stesso.