Modello UNICO

Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

In particolare il contribuente può integrare la dichiarazione:

- nell’ipotesi di ravvedimento operoso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/97) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempre che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi di legge;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cuiè stata presentata la dichiarazione (art.2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998), per correggere errori ed omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta o un minor credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni;
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998), per correggere errori od omissioni cui consegua un minor debito d’imposta od un maggior credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazionepuò essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell’apposita casella, per la correzione di errori ed omissioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolano l’esercizio dell’attività di controllo.